Servizi cloud e compliance GDPR: obblighi e soluzioni

I servizi cloud comportano sensibili vantaggi in termini di rapidità e ottimizzazione dei costi, ma richiedono ai titolari, in caso di trattamento di dati personali, un’accurata gestione degli aspetti di compliance al GDPR. Ecco le soluzioni per la scelta del Cloud Provider

di Mauro Cosmi
Cybersecurity and Privacy Consultant & Advisor

Ricorrere al cloud computing per la realizzazione di applicazioni e servizi informatici, se da una parte comporta sensibili vantaggi in termini di rapidità e di ottimizzazione dei costi, dall’altra richiede ai titolari, in caso di trattamento di dati personali, un’accurata gestione degli aspetti di compliance al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Aspetti di compliance che vengono resi più complessi dalle maggiori difficoltà di controllo del ciclo di vita dei dati rispetto alle soluzioni on-premise e dalla necessità di stipulare accordi contrattuali con i Cloud Provider che indirizzino adeguatamente gli aspetti di trattamento e protezione dei dati.

Indice degli argomenti

Le responsabilità del titolare e del Cloud Provider

Il GDPR definisce per il titolare precisi obblighi di diligenza nella scelta dei propri responsabili del trattamento, e quindi anche degli eventuali Cloud Provider.

L’art. 28 del GDPR richiede infatti al titolare, qualora un trattamento debba essere effettuato per suo conto, di ricorrere “unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”.

L’art. 28 stabilisce inoltre (comma 3) che i “trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri […]”, richiedendo di fatto al titolare di stipulare accordi contrattuali con i provider che indirizzino tutti gli aspetti richiesti.

Sempre l’art. 28 impone al responsabile del trattamento una maggiore attenzione nel ricorso a subappalti, che devono comunque essere formalmente autorizzati dal titolare, stabilendo che “quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto […] gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto […] tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento”.

Sono stabilite, inoltre, le responsabilità del responsabile esterno in caso di subappalto: infatti, in caso di inadempienza del subappaltatore, il responsabile del trattamento “conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile”.

Inoltre, il Cloud Provider che agisce come responsabile esterno può essere chiamato (art. 82) a rispondere in solido per l’intero ammontare del risarcimento di eventuali danni causati agli interessati, nel caso in cui abbia operato in modo difforme rispetto agli obblighi formalizzati nei contratti con il titolare e/o non abbia rispettato gli obblighi sanciti dal GDPR per i responsabili.

Servizi cloud e compliance GDPR: la scelta del Cloud Provider

La fase di selezione di un servizio cloud e del relativo fornitore deve tener conto principalmente dei seguenti aspetti.

Ubicazione geografica dei data center e di conseguenza dei dati personali del titolare

Non sempre i Cloud provider danno piena trasparenza circa l’ubicazione fisica dei dati, che spesso dipende dai sub-fornitori (in genere una cerchia ristretta) che ospitano i sistemi di elaborazione (macchine fisiche e virtuali) nei propri Data Center. Su tale ubicazione hanno impatto anche la collocazione geografica dei Data Center di Disaster Recovery e dei dati di backup.

L’art. 44 del GDPR stabilisce che il trasferimento di dati personali in paesi extra-UE è ammesso solo in determinate circostanze, come ad esempio:

  • una “decisione di adeguatezza” della Commissione Europea circa le normative locali vigenti in tema di protezione dei dati,
  • in assenza di “decisioni di adeguatezza”, garanzie (art. 46) come le “Clausole contrattuali standard – Standard contractual clauses” adottate dalla Commissione o dalle Autorità di controllo e le “Norme vincolanti d’impresa – Binding Corporate Rules” tra società facenti parte dello stesso gruppo.

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